Autorità Garante della Persona Disabile


I veri limiti esistono solo in chi ci guarda. La persona disabile possiede delle potenzialità che spesso spiazzano l’osservatore. Il disabile assume un modo ingegnoso di vivere: il coraggio di affrontare la vita in modo differente.
 

Per questo i disabili nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da noi, da quello che sapremo a loro dare. E’ il nostro dovere. Il nostro regalo disinteressato nei confronti di chi con il suo sguardo invoca una richiesta di aiuto.
 

L’occhio che la cultura dovrebbe modificare nei confronti del disabile, dovrebbe indurci a considerare il disabile non con commiserazione o come un diverso ma con solidarietà, come un compagno di viaggio, una potenziale ricchezza nella dimensione dell'etica e dei sentimenti.
 

Il Comune di Castelbuono vuole vedere al di là dell’orizzonte, non limitarsi ad osservare la realtà così com’è, come appare.
 

La ligia applicazioni delle norme, in questi casi, non serve a nulla. Occorre coniugare due cose: la norma con le reali esigenze del singolo.
 

L’esigenza è quella di inventare, creare, trovare soluzioni alternative per rappresentare la vita, invece di usare il solito pennello sulla solita tela, con i soliti colori.  Da un lato, invero vi è la normativa da rispettare, dall’altro l’esigenza di ogni singolo individuo a cui la normativa deve anche adattarsi.
 

La costituzione di una Autorità Garante della persona disabile nasce, quindi, dalle disposizioni normative all’uopo vigenti ma, soprattutto, dalla constatazione da parte della macchina amministrativa comunale di una anomala situazione per la quale -- a fronte di una legislazione che in materia può dirsi la più avanzata in Europa -- tali diritti rimangono spesso inattuati e, ancor più spesso, violati.
 

Invero, i princìpi costituzionali che sanciscono i diritti delle persone disabili all'educazione, all'istruzione e allo studio, alla salute e al lavoro, (articoli 3, 32, 33, 34 e 38 della Carta costituzionale), hanno trovato astratta attuazione con l'emanazione di numerose leggi tra le quali vanno enumerate, per la loro fondamentale importanza, la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; la legge 12 marzo 1999, n. 68, per il diritto al lavoro dei disabili e la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 

Se questo è vero, come è effettivamente vero, ne consegue che la effettività della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai disabili e disciplinati da valida normativa, primaria e secondaria, non può -- attesa la vastità, la molteplicità e la complessità del problema -- essere garantita dalla sola possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, anche se essa appare molto attenta, soprattutto negli ultimi anni, nel far rispettare i diritti sanciti dal legislatore ed esaltati dal Giudice costituzionale.
 

Ma tutto ciò non basta: invero, dalle omissioni e dalle disfunzioni, ne consegue che la complessità e l'ampiezza del problema postula, comunque, inderogabilmente che una Autorità di garanzia, del tutto autonoma ed indipendente -- istituita per vigilare, segnalare, intervenire in via sostitutiva, sanzionare comportamenti positivi o omissivi, che comportino lesione di diritti o, comunque, emarginazione ed esclusione sociale.
 

Sarà opportuno precisare formalmente ed esplicitamente che tali poteri di controllo, di intervento sostitutivo e sanzionatorio dovranno essere estesi -- oltre che ai comportamenti di qualsiasi genere che violano le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche, sulla tutela del diritto al lavoro, sul diritto all'assistenza sanitaria e alla riabilitazione e, comunque, sulla integrazione sociale nel senso più ampio del termine -- anche e soprattutto a quei comportamenti, positivi o omissivi, che violano le norme che assicurano il diritto allo studio e alla integrazione scolastica e le norme che garantiscono il diritto -- da considerarsi diritto soggettivo perfetto -- alla realizzazione del progetto individuale di vita.
 

L'istituzione dell'Authority comunale avrà un significato di grande rilevanza al fine di rendere obbligatori e cogenti quegli strumenti assolutamente indispensabili per il raggiungimento della piena integrazione che sono gli «accordi di programma» previsti dall'articolo 14 della legge quadro, perché solo con la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestiti da enti pubblici o privati, si potrà ottenere una integrazione di qualità, si potrà pervenire ad un valido progetto di vita, si potrà, in conclusione, ottenere un miglioramento della qualità della vita del disabile.

 

Palermo, addì 25 giugno 2018

L’autorità Garante del disabile

Avv. Angela Maria Fasano

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