BANDO PUBBLICO - "Fondo di sostegno ai comuni marginali"
BANDO PUBBLICO
Per l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2023 (terza annualità).
Premesso che:
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è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che riparte il Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023;
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detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività' economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;
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il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni di euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
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il Comune di Castelbuono, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a complessivi € 270.197,26;
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il D.L. 7 Maggio 2024, n.60 – art.15 c.2 - stabilisce che “Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati (…) non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni se dagli stessi utilizzate entro la data del 31.12.2025”;
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l’assegnazione relativa all'annualità 2023 è quindi pari a €90.065,75, più le economie derivanti dalle precedenti annualità, per un totale di € 171.142,97;
Considerato che:
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Le risorse potranno essere utilizzate per le seguenti due categorie di interventi:
A) concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Castelbuono, ovvero per quei soggetti che intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
B) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e/o di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario/nucleo familiare;
Atteso che:
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L'erogazione delle risorse ai Comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune, in assenza del quale i contributi non sono assegnati;
Art. 1 - Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo di che trattasi i cittadini e le imprese residenti nei comuni svantaggiati, così come espressamente previsto dal DPCM 30 settembre 2021 e nello specifico:
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A) le Piccole e Medie Imprese (PMI), così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 (e ss.mm.ii.), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:
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intraprendano una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente bando con sede operativa nel Comune di Castelbuono. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici Ateco;
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Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;
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non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.);
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sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
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non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
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B) le persone fisiche, che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. I richiedenti il contributo devono disporre dell'immobile a titolo di proprietà, di locazione o comodato con contratto regolarmente registrato.
Art. 2 - Iniziative ammissibili e termini di realizzazione
I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:
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concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso unità operative ubicate nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio dalla data di pubblicazione del presente bando e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
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concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Castelbuono, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di €5.000,00 a beneficiario dalla data di pubblicazione del bando. Si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo di € 5.000,00 è erogato una sola volta per singolo immobile. L'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale non deve essere già utilizzata, allo stesso titolo, da altri soggetti.
Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltro di più candidature, è presa in considerazione l’ultima candidatura inoltrata.
Nella considerazione che, il Comune, dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2025, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate entro e non oltre il 30 aprile 2025.
Art. 3 – Risorse mobilitate per ciascuna categoria di intervento.
Il contributo complessivo relativo all'annualità 2023 è assegnato ad entrambe le categorie di intervento, con la seguente precisazione:
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A) concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole: €.161.142,97;
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B) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune: €.10.000,00;
Nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all’entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.
Art. 4 - Contributo erogabile per avvio di nuove attività economiche.
Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Bando.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile (al netto di IVA) e sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria.
Le spese ammissibili al finanziamento possono ricomprendere:
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ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e adeguamento impianti, allacci utenze, ampliamento per innovazioni di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche;
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acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione di nuovi impianti produttivi;
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acquisto di scorte di magazzino correlate all'avvio dell'attività.
Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all’art. 2, comma 2, del Dpcm. 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti “de minimis”.
Art. 5 – Contributo erogabile per trasferimento di residenza e dimora abituale
Sono ammissibili le spese per acquisto e ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale, nel quale il richiedente risieda e dimori abitualmente. Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme e le autorizzazioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
Gli immobili per i quali si richiede il contributo devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione (con durata pari o superiore ad anni 4 eventualmente rinnovabili) o tramite contratto di comodato d'uso, regolarmente registrati.
Nell'unità immobiliare per la quale viene chiesto il contributo nessun altro soggetto deve avere residenza o dimora abituale, ad accezione dei componenti dello stesso nucleo familiare del richiedente il contributo.
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31.01.2025 mediante PEC da inviare all'indirizzo: comune.castelbuono@pec.it, o tramite consegna al Protocollo comunale sito in Via S. Anna, 25.
La candidatura per l’ammissione alle agevolazioni - pena l’esclusione – si compone dei seguenti documenti:
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Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato “A”) al presente Avviso, completa di tutti gli allegati richiesti (per le categorie a -b) ;
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Dichiarazione sostituiva sul De Minimis (Allegato “B”) (per la categoria a);
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Preventivo costi da sostenere (per le categorie a - b);
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Composizione del nucleo familiare (per la categoria b);
Art. 7 –Ammissibilità e assegnazione risorse
Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande pervenute sulla scorta di quanto riportato nei precedenti Artt. 2 e 3 e 4 e quindi procede, in ragione delle risorse ripartite per categoria e di quanto espressamente previsto al precedente art.3, all’assegnazione delle relative risorse.
Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite PEC o all’indirizzo mail riportato nella domanda, dell’ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di €.200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell’aiuto individuale “de minimis”.
Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell’accezione di Impresa unica, ammonta ad €.200.000 in 3 esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti de minimis di cui l’Impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.
Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (“RNA”) ed in particolare attraverso la cd. “visura de minimis”: in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, “RNA” evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti de minimis. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.
Art. 8 - Modalità di erogazione del finanziamento
L’aiuto concesso è accreditato sull’apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.
Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione.
Il contributo concesso verrà così liquidato:
- per le categorie A) fino ad un massimo di due quote:
1) la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
2) la seconda quota a titolo di saldo.
La prima quota di contributo, può essere erogata:
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a titolo di anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, pari al 40% dell’importo del contributo assegnato. Il modulo di richiesta, che sarà allegato all’avviso, deve essere corredato dalla Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del comune irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile allegato all’avviso. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo;
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a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta deve essere corredato dall'elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato “E”).
Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta - e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito elencate:
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Richiesta di saldo (Allegato “D”);
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Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato “E”).
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copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
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copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.
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per la categoria b) in un'unica soluzione:
a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute a titolo di acquisto o di ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata a residenza o a dimora abituale e previo cambio di residenza avvenuto.
Art. 9 – Revoche delle agevolazioni per nuove attività economiche
Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni per nuove attività economiche:
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la cessazione definitiva, entro cinque anni dall’erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
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il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell’intervento;
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il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell’intervento;
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la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
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in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
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l’omessa trasmissione della documentazione finale al Comune;
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ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal Bando.
Art. 10 – Revoche delle agevolazioni per nuove residenze
Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni per nuove residenze:
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il cambio di residenza entro quattro anni dall'erogazione del contributo;
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in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
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l'omessa trasmissione della documentazione finale al Comune;
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ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal Bando.
Fanno parte integrante dell’Avviso i seguenti allegati:
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Allegato “A”: Istanza di finanziamento;
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Allegato “B”: Dichiarazione sostituiva in De Minimis;
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Allegato “C”: Richiesta di anticipazione;
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Allegato “D”: Richiesta di saldo;
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Allegato “E”: Elenco riepilogativo titoli di spesa.
Castelbuono lì, 14/11/2024
Il Responsabile del Settore
(Arch. Alfio Limoli)
Allegati
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BANDO Fondo di sostegno ai Comuni Marginali - terza annualità.pdf | 435.73 KB |
All. A.pdf | 91.25 KB |
all.a_Istanza partecipazione.doc | 65.5 KB |
All. B.pdf | 202.99 KB |
all-b_dichiarazione de minimis.doc | 81.5 KB |
All. C.pdf | 42.63 KB |
all-c_richiesta-di-anticipazione.doc | 60 KB |
All. D.pdf | 40.57 KB |
all-d_richiesta-di-saldo.doc | 60.5 KB |
All. E.pdf | 89.14 KB |
all-e_elenco-riepilogativo-titoli-di-spesa.xls | 34 KB |