Direttiva in ordine alla equiparazione dei “corpi tecnici interrati” e “seminterrati”, ai corpi accessori per i quali è possibile effettuare il cambio della destinazione d'uso previsto dalla L.R. n. 1

Pubblicata il 23/05/2022

L'entrata in vigore delle nuove norme in materia urbanistica, con novelle di rilievo, hanno inciso sia sulla qualifica tecnico-giuridica sia per la tipologia stessa degli interventi ammissibili nel caso specifico sugli edifici esistenti.
            Infatti, negli stessi, oltre ai soliti lavori contemplati nell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 così come successivamente modificato e recepito nella Regione Sicilia con la L.R. n. 16/2016 e sue successive modificazioni, sono stati regolamentati alcuni interventi che di fatto consentono il cambio della destinazione d'uso ed il cosiddetto recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori.
            Principio fondante, per quanto concerne il recupero abitativo delle pertinenze e dei locali accessori, in particolare, è la loro previsione nel progetto approvato ed assentito, “ab origine”, anche se tali porzioni di fabbrica non hanno costituito in se alcun carico urbanistico inteso come volume massimo consentito in funzione dei parametri urbanistici della zona omogenea di riferimento.
            Nei consolidati modi di rappresentazione grafica di assentite porzioni di immobili in passato acclarate da questo Comune, e per esso anche dall'ex Commissione Edilizia, e dal competente Settore Urbanistica, vi sono sia i cosiddetti “piani interrati” o “seminterrati” sia quelle “strutture intelaiate” entro terra e/o in parte seminterrate, definiti anche talvolta “terrapieni”  dovute principalmente a due fattori: l'uno, quello scaturente dalla necessità  di impostare “le fondazioni” profonde per le caratteristiche geo-morfologiche del terreno in alternativa ai sistemi su pali e piastre, l'altro quello di impostare tali fondazioni in relazione all'andamento del terreno che, per le orografie del territorio di Castelbuono, sono quasi spesso in pendio più o meno leggero che sfocia in strutture di sostegno parzialmente a vista.
            Tali strutture di fondazioni sono state assentite, talune volte, purché i “vuoti” strutturali contenessero terreno provenienti dagli scavi ovvero mediante riempimenti con materiale inerte.
            Le novelle introdotte sul recupero abitativo delle “pertinenze”, dei “locali accessori”, degli  “interrati” e dei “seminterrati”,  è teso, in via di principio, a contenere il consumo di suolo a prescindere dalla effettiva definizione tecnica dei suddetti locali sulla cui etimologia o fonti di bibliografia tecnica ci si esime dal riportare.
            Invero per i casi sopra enucleati (leggi strutture intelaiate in fondazione) che differiscono, di fatto, dall'effettiva definizione di “piano” ed in quanto tale non “rappresentate” nell'architettonico di progetto e non riportati in Catasto, appare necessario venga data opportuna direttiva sulla ammissibile similitudine delle stesse ai cosiddetti “piani” siano essi completamente interrati che seminterrati in parte, alle seguenti considerazioni non diversamente interpretabili.
            Sono ritenute pertanto ammissibili a recupero abitativo le opere realizzate costituenti le strutture entro terra e/o seminterrate, ancorché non meglio riportate negli architettonici prodotti al Comune ma che siano state presentate presso l'Ufficio del Genio Civile al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione ai sensi della L. n. 64/74 e n. 1086/71 previgente. Tale assimilazione è valida anche per costruzioni realizzate prima dell'approvazione del P.R.G. di cui è dotato il Comune di Castelbuono ed in ogni caso in tutte quelle situazioni e/o particolari esigenze di carattere geotecnico-geomorfologico che ne abbiano reso necessaria la loro realizzazione così come da N.O. rilasciati ai sensi e nel rispetto delle norme sismiche di riferimento per l'epoca di realizzazione.
            Rileva, in tal senso, l'elaborato prodotto al medesimo Ente di tutela del vincolo sismico, ove devono essere compiutamente descritti e riportati “gli impalcati” alle diverse quote e le relative armature metalliche così come accertate e depositate presso gli uffici competenti.
            Tali strutture, nelle tipologie assentite in passato da questo Ente, possono essere state non computate ai fini volumetrici e del parametro edilizio relativo al “numero dei piani”  dell'edificio.
            Conditio sine qua non dell'assimilazione delle succitata “struttura intelaiata in fondazione” è quella che la medesima sia stata depositata presso l'Ufficio del Genio Civile competente, sia identica nella consistenza planimetrica e degli impalcati e sia stata preventivamente e regolarmente depositata la “relazione a strutture ultimate”, il “certificato di collaudo” e sia stato rilasciato “l'attestato di conformità” in relazione alla previgente normativa.
            Va da se, peraltro, anche che il fabbricato principale possa essere stato preventivamente dichiarato agibile.
            Solo nei casi di non avvenuto perfezionamento dell'iter corretto sotto il rispetto delle norme riguardanti il vincolo sismico, è consentito il perfezionamento a condizione che gli elaborati di progetto afferenti i calcoli siano comunque già stati depositati presso l'ufficio del Genio Civile non risultando ammissibile il recupero di  quelle parti dell'edificio regolarizzate mediante ricorso all'ex art. 21 della L. n. 64/74 e s.m.i.
                     
Dalla Residenza Municipale lì 23 maggio 2022
Il Responsabile del V Settore
(Arch. Antonio Dolce)

Categorie Direttiva

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto