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martedì, 6 gen 2009
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Autocertificazione Telematica
Informazioni a cura di www.comuni.it

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione" e semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.

Cos'è l'autocertificazione
Dichiarazioni che si possono autocertificare
Dov'e' utilizzabile
Come funziona
Cosa fare se non viene accettata
Sottoscrizione, autentica e bollo
Dichiarazioni non veritiere
Altre disposizioni di semplificazioni amministrativa
Elenco certificati disponibili

Sottoscrizione, Autentica e Bollo

La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc

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