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Autocertificazione Telematica
Informazioni a cura di www.comuni.it
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione"
e semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione
e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Sottoscrizione, Autentica e Bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione
doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa
non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni),
è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai
seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali
e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da
quello di residenza, nonchè dal funzionario competente
a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal
gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal
cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente,
per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste
di collocamento, ecc
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