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Autocertificazione Telematica
Informazioni a cura di www.comuni.it
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione"
e semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione
e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Cosa fare se Non viene Accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico
che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti
per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328
del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o
rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è
il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome
e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di
protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è
il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di
sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire
agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto,
le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi
della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata
l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta
giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato
non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto,
scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a
un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono
richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni
di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
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