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Autocertificazione Telematica
Informazioni a cura di www.comuni.it
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione"
e semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione
e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Cosa si può autocertificare
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica rofessionale posseduta; esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria
di pensione; qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri di stato civileLe dichiarazioni di cui sopra non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili
(non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta)
possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione
di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse
può riguardare anche stati, fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non
può contenere manifestazioni di volontà (impegni,
rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte
della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione
competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici
o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati
in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una
istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento
(nel caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel
caso di presentazione diretta)
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