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Autocertificazione Telematica
Informazioni a cura di www.comuni.it
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione"
e semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione
e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Altre Disposizioni di Semplificazione
Altre disposizioni di semplificazioni amministrativa
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni
dal parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa
di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato
il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre
quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello
della madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni
dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato
civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità
6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purchè le informazioni contenute nei certificati stessi
non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione
non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che
le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a
modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo di
studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti
di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli
richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini
la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti
penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare
il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti
o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali,
che risultino attestati in documenti già in loro possesso
o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare
le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre
acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più
necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato
appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla,
oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza
del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è
conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore
della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la
firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate
da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse
modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989,
n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato
alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di
pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati
o qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti
agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata
dal funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale,
da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato,
o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente
competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione
delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per
il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali;
non è inoltre più previsto il limite di età,
tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole
amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi
all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio,
è preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio
che rilascia il certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se
richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'
E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi
prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria
l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva
il nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o
della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più persone, possono
essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.
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